“Registro Italiano Attivazione – Riattivazione – Aggiornamenti
Autocertificazione (Art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 N.445)
Gentili Signori/e,I dati della Vostra azienda necessitano essere aggiornati entro la data in cui si fa riferimento sopra. Si prega di correggere ed approvare prontamente i dati della azienda.Se le informazioni fornite non sono corrette o se sono incomplete, si prega di correggere e/o modificare i dati di base e della Vostra azienda, composti dal nome dell’azienda, codice postale, telefono e sito Web su www.regitaliano.com….”
Registro italiano: ennesima truffa
Questa è una delle tante lettere ingannevoli che stanno ricevendo molti intestatari di siti internet, da parte di un ipotetico Registro Italiano per le imprese.
Può cambiare ma il gioco è sempre lo stesso: in un primo foglio si viene “informati” sulla necessità di aggiornare i dati, nel secondo trovate un modulo da compilare ed inviare.
State molto attenti, si tratta in realtà di una vera e propria truffa, è infatti un’offerta commerciale nascosta, realizzata senza il rispetto delle norme sulla Privacy (e non solo).
Inviando il modulo compilato con i dati “aggiornati” dell’azienda si accetta l’inserzione a pagamento in cataloghi di imprese, che può costare veramente cara (es. quella della DAD Deutscher Adressdienst GmbH di Amburgo, ha un costo di 958,00 euro l’anno).
Ma come fanno a contattarmi? Da dove hanno recuperato il mio indirizzo?
Purtroppo è semplicissimo. I dati di ogni proprietario di sito web sono pubblici nei whois (a meno che non siano stati nascosti a pagamento) e con un semplice programma che scrapa (salva le pagine) è possibile ottenere le info sensibili, da usare per questi scopi.
Ottenuti i dati, è un attimo inviare queste lettere.
Un esempio
Anche alcuni nostri clienti hanno ricevuto questa lettera in formato elettronico o cartaceo.
Ecco la lettera ricevuta da un nostro cliente qualche giorno fa:

Come vedete è scritta in modo non chiaro e può sembrare “ufficiale”.
Comunicato Antitrust
Queste truffe non sono recenti, l’Antitrust si è occupata di casi simili già nel 2008, qui di seguito il comunicato:
Comunicato ufficiale dell’Antitrust in data 12 agosto 2008
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di inviare alla Procura della Repubblica di Roma la documentazione relativa ai messaggi con i quali diverse società, residenti all’estero, invitano professionisti, istituzioni e piccole e medie imprese ad inserire su guide internet il loro nominativo. Si tratta di comunicazioni ripetutamente dichiarate ingannevoli dall’Antitrust: chi le riceve viene infatti indotto dai caratteri poco chiari a sottoscrivere un modulo, che sembra finalizzato all’aggiornamento gratuito dei dati della società o dell’ente, mentre è un costoso contratto di inserimento nella guida.
I messaggi, peraltro condannati anche da altre Autorità europee, continuano ad essere diffusi via mail o tramite posta ordinaria, nonostante i provvedimenti dell’Antitrust ne abbiano vietato la diffusione.
Negli ultimi mesi l’Autorità ha ricevuto centinaia di segnalazioni di imprenditori e di istituzioni pubbliche che si sono visti intimare il pagamento per l’iscrizione nelle guide, pari mediamente a circa 1000 euro, avvenuto proprio per effetto delle comunicazioni ingannevoli. Altrettante denunce riguardano iniziative simili poste in essere dalle stesse o da nuove società.
L’Autorità ha quindi deciso di inviare alla Procura della Repubblica di Roma, per le valutazione e gli accertamenti che saranno ritenuti più opportuni, tutta la documentazione relativa alle società che sono state ripetutamente condannate per pubblicità ingannevole e per inottemperanza alle decisioni dell’Autorità stessa.
Si tratta di:
– società DAD – Deutscher Adressdienst GmbH (4 provvedimenti di ingannevolezza e di 3 provvedimenti di inottemperanza);
– società CD Publisher Construct Data Verlag GmbH (2 provvedimenti di ingannevolezza e due provvedimenti di inottemperanza);
– società Nova Channel AG (1 provvedimento di ingannevolezza e 2 provvedimenti di inottemperanza);
– società European City Guide S.L. (2 provvedimenti di ingannevolezza e 2 provvedimenti di inottemperanza);
– Eu Business Services Limited (1 provvedimento di ingannevolezza).L’Antitrust ricorda che i destinatari delle richieste di pagamento possono presentare formale querela alle Autorità giudiziarie competenti e che la comunicazione ingannevole può rappresentare motivo di invalidità del contratto. Chi sta ricevendo le nuove comunicazioni per l’inserimento di dati su guide internet deve inoltre leggere attentamente i moduli prima di decidere se sottoscriverli.
Pertanto, fate molta attenzione se avete ricevuto comunicazioni via email o lettera in cui vi viene richiesto di confermare o aggiornare i vostri dati del registro italiano, si tratta di truffe.